La novità in breve

Secondo una recente pronuncia della Cassazione penale (Sez. V, 5 agosto 2025, n. 28613), le videoriprese occulte possono essere lecite come “controlli difensivi” anche senza accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro, se e solo se sono strettamente finalizzate ad accertare illeciti già in corso e rispettano precisi limiti.
La decisione nasce da un caso di sottrazioni ripetute in esercizio commerciale (dipendente che rubava dalla cassa).


Cosa significa “controllo difensivo”

Per “controllo difensivo” si intende un intervento mirato a tutelare il patrimonio aziendale quando esistono sospetti concreti di condotte illecite.
In questi casi, la giurisprudenza ammette l’uso di telecamere non dichiarate come prova nel procedimento penale/civile, purché il datore non utilizzi gli impianti per un controllo generalizzato della prestazione lavorativa.


Non è un “liberi tutti”: i 5 paletti da rispettare

  1. Ex post, non preventivo → serve un sospetto già fondato su fatti/ammancanze; niente monitoraggi “a pesca”.
  2. Mirato sul soggetto interessato → la ripresa deve riguardare il/lla lavoratore/trice sospettato/a, non l’intero personale.
  3. Tempo strettamente necessario → riprese temporanee, limitate all’accertamento dell’illecito.
  4. Finalità patrimoniale/di sicurezza → lo scopo è provare l’illecito e proteggere il patrimonio, non valutare la performance.
  5. Niente aree di intimità → restano off-limits locali di natura personale (es. servizi igienici, spogliatoi).

Rapporto con l’art. 4 Statuto dei Lavoratori

  • Regola generale: per impianti stabili e dichiarati che possono comportare controllo a distanza, serve accordo sindacale o autorizzazione INL.
  • Eccezione: nei controlli difensivi mirati (illecito già sospettato, riprese mirate/temporanee) la Cassazione ammette l’utilizzo delle videoriprese senza accordo/autorizzazione se rispettati i paletti sopra.
  • In caso contrario → inutilizzabilità della prova e possibili sanzioni per il datore di lavoro.

Cosa fare in pratica (checklist rapida per HR e titolari)

  • Documenta i sospetti (ammancanze, incongruenze di cassa, segnalazioni).
  • Definisci area/angolo/zoom: riprese solo dove avviene l’illecito (es. cassa, magazzino).
  • Limita la durata: attiva/riattiva solo per il tempo dell’accertamento.
  • Escludi terzi non coinvolti: evita riprese generalizzate del personale.
  • Conserva in sicurezza le immagini e solo per il tempo necessario all’azione disciplinare/giudiziaria.
  • Dopo l’accertamento: rimuovi/disattiva la telecamera “occulta” o rientra nelle regole ordinarie (accordo/INL, informativa, cartelli, DPIA se necessaria).

⚠️ Nota bene
I controlli difensivi sono eccezionali: se manca anche uno dei requisiti, si ricade nel regime ordinario dell’art. 4 L. 300/1970, con rischio di sanzioni e inutilizzabilità delle prove.


Conclusione

La linea della Cassazione è chiara: sì ai controlli difensivi occulti, ma solo mirati, temporanei e giustificati da sospetti concreti di illecito.
La tutela del patrimonio aziendale non può trasformarsi in controllo generalizzato dei lavoratori.


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